Cassazione civile sez. lav. 25 settembre 2014 n. 20231
Ai fini del discrimine tra pratica professionale e lavoro subordinato occorre valutare se nell’espletamento dell’attività ricorrano effettivamente i caratteri della pratica professionale: l’effettivo insegnamento, l’evoluzione delle mansioni svolte, l’assenza del vincolo di subordinazione; unitamente all’iscrizione documentata alla pratica professionale. Ciò indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per connotare il rapporto di collaborazione. Se l’onere della prova del vincolo di subordinazione è a carico del lavoratore, la contraria prova dell’effettiva sussistenza dei caratteri sopra indicati è a carico del professionista (o datore di lavoro).