Cassazione civile sez. lav. 24 settembre 2014 n. 20104
Parti RE.PRO. s.a.s. di R.E. C. Inps
Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall’art. 5 comma 5 d.l. n. 726/84, convertito in legge n. 863/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi.