LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) – Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamenti collettivi – in genere
L’esenzione dal pagamento del contributo di mobilità prevista dall’art. 3 comma 3 della legge n. 223 del 1991 si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale.