Cassazione civile sez. lav. 11 febbraio 2015 n. 2692
Deve essere confermato il giudizio del merito che ha ricondotto all’insubordinazione lieve l’uso, contro il diritto superiore, di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore che si riteneva vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa, allorchè si consideri che il contratto collettivo di categoria (nella specie per i dipendenti dell’industria metalmeccanica), parifica all’insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento.