Il lavoratore che produca, in una controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai suoi doveri di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell’azienda; ne consegue la legittimità della produzione in giudizio dei detti atti trattandosi di prove lecite e l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato quale conseguenza della predetta produzione documentale.
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 04/12/2014
- 25682
Parti: Soc. I.P. C. R.
Fonti: Diritto & Giustizia 2014, 5 dicembre (s.m.) (nota di: DULIO)
Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) – Diritti e doveri delle parti – – fedeltà, divieto di concorrenza
Per saperne di più:
Divieto di concorrenza per il collaboratore d’impresa
Collana: Lavoratori e Imprese
Copyright © 05/2015 Roberto Colantonio
ISBN-13: 978-1512059687
ISBN-10:1512059684
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