Autorità: Tribunale Milano sez. lav.
Data: 08/09/2014
- 2420
Parti: GROUPON srl C. Bi. Al.
Fonti: Redazione Giuffrè 2015
Classificazioni: LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) – Diritti e doveri delle parti – – fedeltà, divieto di concorrenza
I comportamenti posti in essere dal lavoratore licenziato (il quale richieda la reintegrazione nel posto di lavoro) nel periodo intermedio tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione possono avere rilievo sotto il profilo dell’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà (art. 2105 cod. civ.), che permane anche nel periodo suddetto, e possono anche giustificare un nuovo licenziamento, tenendo conto però che dalla violazione di tale obbligo (svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro, operante in concorrenza) non consegue automaticamente una facoltà per quest’ultimo di procedere ad un nuovo licenziamento, dovendo in ogni caso valutarsi la gravità in concreto della condotta inadempiente del lavoratore e la sussistenza della proporzionalità tra tale condotta e l’estremo rimedio costituito dalla risoluzione del rapporto.
L’inadempimento al patto di non concorrenza appare pieno in considerazione della prestazione lavorativa resa in favore di altro soggetto, operante sul mercato in concorrenza con il precedente datore di lavoro, sin dal momento della definitiva cessazione del rapporto di rapporto e dalla mancata comunicazione di tale circostanza.
Per saperne di più:
Divieto di concorrenza per il collaboratore d’impresa
Collana: Lavoratori e Imprese
Copyright © 05/2015 Roberto Colantonio
ISBN-13: 978-1512059687
ISBN-10:1512059684
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