In tema di licenziamento disciplinare, deve considerarsi tempestiva la lettera di contestazione disciplinare che sia stata consegnata alla dipendente trenta giorni dopo lo scritto anonimo ricevuto dal datore in cui si riportavano gli illeciti commessi dal lavoratore e comunque a distanza di tempo dal compimento degli atti contestati, atteso che assume rilevanza il momento di acquisizione delle notizie concernenti la condotta illegittima assunta dalla dipendente.
Cassazione civile, sez. lav., 04/12/2017, n. 28974
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