Il datore di lavoro, in quanto «garante della sicurezza», deve impartire particolari prescrizioni e dare adeguate informazioni al personale neoassunto. Diversamente, ne risponde degli infortuni subiti.
Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2017, n. 30437
Se desidera copia della sentenza per esteso ed altre pronunce giurisprudenziali in senso conforme o difforme o per maggiori informazioni, ci contatti all’indirizzo email: info@studiocolantonio.com