Nell’impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 del d.lg. n. 165 del 2001 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007) e dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullità dell’assegnazione, trova applicazione l’art. 52, comma 5, dello stesso d.lg. sicché il lavoratore avrà diritto a percepire il trattamento retributivo fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alla prestazione resa.
Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2018, n. 157