Il tempo di guardia passato dal lavoratore nel proprio domicilio con l’obbligo di reperibilità e il vincolo di recarsi nel luogo di lavoro entro un breve termine restringono considerevolmente la possibilità per il lavoratore di compiere altre attività e devono perciò essere qualificate come “orario di lavoro”.
Rif. Cassazione 2018
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