Imponibile contributivo Architetti
L’imponibile contributivo in tema di previdenza di ingegneri e architetti va determinato alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla e medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull’esercizio dell’attività.

Imponibile contributivo Architetti
La limitazione dell’imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova difatti fondamento nella L. 1395/21 art. 7 né nel R.D. n. 2537 del 1925, artt. 51,52 e 53 che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre la L. 6/81 art. 21 stabilisce unicamente che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.
Imponibile contributivo Architetti
Più in generale, nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.
Lo ha stabilito la recentissima sentenza Cassazione civile sez. lav., 10/07/2020, n.14807.
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Avv. Roberto Colantonio